Bonus assunzioni

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Ampio è il ventaglio di opportunità offerto alle aziende e ai professionisti, nel 2021, per rilanciare l’occupazione e sostenere il turnover generazionale. Si tratta, per lo più, di agevolazioni contributive per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati, over 50, detenuti o internati, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti di lavoro subordinato principalmente a tempo indeterminato.

Alcuni di essi sono strutturali, mentre altri sono “a tempo”, ma tutti prevedono requisiti e condizioni di fruizione diversi.

Giovani

Per incentivare l’occupazione giovanile, è stato introdotto uno sconto totale per l’assunzione stabile di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, con un sostegno rafforzato per chi assume nelle regioni del Sud Italia.

Apprendistato

Per favorire l’utilizzo del contratto di apprendistato: – per l’apprendistato di primo livello è stato prorogato l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i contratti di apprendistato stipulati da datori di lavoro con meno di 9 addetti; – apprendistato professionalizzante è applicabile lo sgravio del 50% dei contributi dovuti per 12 mesi in caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato; – è operativa la decontribuzione totale per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto stabile, studenti apprendisti.

Sud

Per sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno: – è stata estesa, sino al 2029, l’applicazione della Decontribuzione Sud, l’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro privati che operano nel Italia.

Donne e over 50

A tutela della categorie di lavoratori più toccate dalla crisi, viene prevista: – la decontribuzione totale per chi assume donne disoccupate o prive di impiego; – la riduzione al 50% per chi assume uomini over 50 disoccupati; – l’estensione al 2021 dello sgravio contributivo per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere.

Altri sconti contributivi

Vengono confermati gli incentivi per l’assunzione di: – lavoratori in Cassa integrazione; – lavoratori disabili; – detenuti e internati; – lavoratori in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità/paternità.

Ora la sfida dello Stato e degli Enti preposti alla gestione è quella di rendere pienamente operativi i nuovi incentivi affinché aziende e professionisti possano beneficiarne nel più breve tempo possibile.




Contributo asilo nido: modalità e scadenza per la domanda 2021

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO  Nel messaggio n. 802 del 2021, l’INPS interviene riguardo le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione con riferimento alle domande da presentare per il 2021. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.

L’INPS, con il messaggio n. 802 del 24 febbraio 2021, rende noto il rilascio della procedura di inserimento delle domande di agevolazioni a sostegno del reddito delle famiglie tramite:
– il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati;
– il contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web;
– patronati.

Importo del contributo
L’importo del contributo erogato in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a:
– 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
– 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
– 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.




Il Nuovo 730/2021, tra novità e prassi consolidata

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Sono stati pubblicati i modelli definitivi per la dichiarazione dei redditi di quest’anno. Soprattutto la grande attesa è stata per il nuovo modello 730 per l’anno 2021. La scadenza per la presentazione è stata fissata entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Le tantissime novità, dal Superbonus alle misure anticovid che fanno il loro ingresso nelle dichiarazioni dei redditi, sono disponibili e reperibili per la loro consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con tutte le istruzioni e spiegazioni. Soprattutto troviamo l’ingresso quasi scontato, anche se non sempre certo, dei vari trattamenti integrativi per i redditi da lavoro dipendente ed anche tutti i bonus messi in campo dal Governo in questi mesi: il bonus vacanze e quello per la mobilità, il cosiddetto bonus bici. C’è anche la detrazione per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19. Quest’anno in particolar modo l’ausilio dei vari professionisti del settore sarà non solo di fondamentale importanza ma oserei dire assolutamente indispensabile. In effetti tutti noi abbiamo trascorso un 2020 ricco, seppur negativamente parlando, di novità legislative e non; ricco di normativa afferente a bonus, incentivi, sgravi contributivi e fiscali ingarbugliando di fatto tutta quella prassi che ci accompagnava da tempo.




Partita la Lotteria degli scontrini il 1° febbraio

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Partita la lotteria degli scontrini: infatti già dal 1° febbraio i consumatori hanno potuto partecipare all’estrazione di premi in denaro in ragione dei loro acquisti (non online) di beni e servizi. E’ stata confermata l’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale, in effetti i registratori telematici non permettono di registrare i due codici contemporaneamente, impedendo così all’esercente di profilare gli acquisti dei clienti. Pertanto, se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario si può partecipare alla lotteria; non si partecipa, invece, se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera sanitaria; se si acquista sia un medicinale sia un prodotto non sanitario, sarà l’esibizione della tessera sanitaria a escludere, o meno, la partecipazione alla lotteria. Altra data importante sarà giovedì 11 marzo quando avverrà la  prima estrazione mensile. Possono essere solo i privati consumatori a poter partecipare all’estrazione di premi in denaro in ragione dei loro acquisti di beni e servizi effettuati, ma non tutti i registratori sono ancora pronti, anche se nelle ultime ore sono tanti coloro che stanno affrettando l’adeguamento tecnologico.

Il software che gestisce i registratori telematici deve essere aggiornato per trasmettere i dati necessari per la lotteria, ma non vi sarà l’immediata necessità di adeguarsi al nuovo tracciato “7.0”, in quanto lo stesso è previsto solo dal 1° aprile 2021. Ovviamente, adeguarsi tecnologicamente prima possibile all’iniziativa e favorire, quindi, la partecipazione al gioco potrebbe risultare anche una promozione commerciale interessante per far preferire il proprio esercizio commerciale rispetto a quello della concorrenza e segnalare anche all’esterno del locale di essere pronti per il gioco, magari affiggendo un apposito cartello, potrebbe risultare iniziativa utile.

Di converso, è bene ricordare che nel caso in cui l’esercente mostrasse rifiuto e resistenza nei confronti di chi volesse partecipare all’iniziativa, dal 1° marzo 2021 ogni consumatore potrà segnalare tale circostanza in apposita sezione del portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Va ricordato che possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato e che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, ma si può partecipare alla lotteria solamente se sul documento commerciale sono riportati l’importo pagato elettronicamente e il codice lotteria del cliente.

Al riguardo, le Entrate consigliano di ricorrere ad un collegamento diretto tra il registratore telematico e il sistema di pagamento elettronico, al fine di veder annotata in via automatica l’informazione sul documento commerciale mentre, in assenza di collegamento diretto al POS, dovrà sempre essere l’esercente a indicare l’avvenuto pagamento con strumento elettronico utilizzando un apposito tasto abilitato allo scopo.

Per quanto concerne gli aspetti più operativi, all’esercente viene consigliato di dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per velocizzare le operazioni ed acquisire così senza errori il codice lotteria del cliente, anche perché l’alternativa farraginosa sarebbe quella di utilizzare l’apposito tastierino presente sul registratore e di digitare una a una le relative informazioni necessarie per il gioco.

Sono stati, inoltre, chiariti alcuni dubbi relativi all’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale e ora è chiaro che l’inserimento di uno dei due valori esclude la possibilità di inserire anche l’altro, atteso il fatto che questo produrrebbe un abbinamento dell’acquirente che vuole godere di una detrazione fiscale con la lotteria. Per gestire questo aspetto, i registratori telematici non permettono di registrare i due codici contemporaneamente impedendo così all’esercente, in conformità alle prescrizioni rese dal Garante della Privacy, di profilare gli acquisti dei clienti.

In definitiva, quindi:

– se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario si può partecipare alla lotteria;

– non si partecipa al gioco se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera sanitaria;

– se si acquista sia un medicinale che un prodotto non sanitario, sarà l’esibizione della tessera sanitaria ad escludere, o meno, la partecipazione alla lotteria.

Da ultimo, va segnalato come il pagamento effettuato con i ticket pasto non consente l’accesso al gioco mentre la vendita di una gift card con pagamento elettronico (vale a dire un buono monouso o multiuso) ammetterà alla partecipazione alla lotteria e il mero utilizzo del buono, che non configura un pagamento elettronico, non farà partecipare ad alcuna estrazione a premi.

È, infine, appena il caso di ricordare che sono esclusi dalla lotteria anche gli acquisti effettuati online o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.




Sgravio contributivo totale per chi assume under 36

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022 assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La durata dell’incentivo suindicato è aumentata a 48 mesi, qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’incentivo potrà essere richiesto in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti ad esclusione dei dirigenti. Come chiarito dall’INPS con la circolare n. 40/2018, sarà possibile applicare l’incentivo anche qualora il contratto a tempo indeterminato preveda condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal Jobs Act, con il decreto legislativo 23/2015. L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro. Così come sarà applicato anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. L’incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, a prescindere dal fatto che l’assunzione a termine sia avvenuta nel 2021 o in anni precedenti. Sempre in riferimento al contratto di lavoro, sono esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro domestico ed il contratto a tempo indeterminato intermittente (c.d. a chiamata), indipendentemente dal fatto che sia prevista l’indennità di disponibilità. Inoltre, sono esclusi tutti quei rapporti di lavoro che non hanno natura subordinata (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA, ecc.) ed i rapporti di lavoro non stabili (es. i contratti a tempo determinato e le prestazioni occasionali). La norma prevede alcuni requisiti in capo al lavoratore perché possa essere “incentivabile” la sua assunzione. L’Età è il primo requisito è legato all’età del soggetto da assumere. Il lavoratore non deve aver compiuto i 36 anni di età: per la precisione l’età, all’atto della prima assunzione incentivata, dovrà essere al massimo di 35 anni e 364 giorni. Il secondo requisito è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa passata, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei contratti a tempo indeterminato quali il contratto intermittente; rapporto di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione ed il rapporto di lavoro domestico. È fatta salva l’ipotesi in cui il giovane abbia già fruito parzialmente dell’esonero e sia riassunto a tempo indeterminato da altro datore che può usufruire del beneficio per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. Viceversa, non può essere considerato agevolabile un rapporto a tempo indeterminato con un lavoratore il quale abbia avuto un pregresso contratto subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Inoltre, stessa sorte spetta nel caso in cui il rapporto a tempo indeterminato sia stato concluso durante il periodo di prova, sia da parte dell’ex datore di lavoro che da parte dello stesso lavoratore. Ciò in quanto il periodo di prova deve essere considerato facente parte dello stesso rapporto a tempo indeterminato. Detta interpretazione, anch’essa proposta dall’INPS con la circolare n. 40/2018, non trova il mio sostegno per due motivi: il primo scaturisce dall’ultimo comma dell’articolo 2096 del Codice civile, laddove si evidenzia che l’assunzione diviene “definitiva” e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro al compimento del periodo di prova; la seconda è contenuta nella legge n. 604/1966, allorquando l’articolo 10 evidenzia l’applicazione delle norme in materia di licenziamento, contenute nella legge, nei confronti dei soli prestatori di lavoro una volta che l’assunzione diviene “definitiva” al superamento del periodo di prova. L’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche eventuali rapporti svolti all’estero, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro estero non abbia contemplato l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale. Nessun problema, viceversa, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un tirocinante in forza. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro ma un rapporto meramente formativo. Entrambi i requisiti (età anagrafica e assenza di un pregresso rapporto di lavoro stabile) devono essere posseduti all’atto della prima assunzione incentivata. L’incentivo è pari al 100% di tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, e comunque nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrati e applicati su base mensile. Dall’esonero resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto, la soglia massima di esonero contributivo fruibile, per ogni mese di rapporto, sarà pari a 500 euro (6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento l’importo di 16,13 euro (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La durata dell’esonero contributivo è pari a 36 mesi. Durata che aumenta a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole, ossia: deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi; non devono essere presenti violazioni a norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro; deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dal CCNL di riferimento, deve rispettare eventuali accordi e contratti collettivi a qualunque livello sottoscritti (territoriali o aziendali); deve rispettare il c.d. diritto di precedenza; deve osservare l’obbligo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili. L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell’esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.




SPID per i servizi online del Ministero del lavoro: nuove regole e procedure

di PAOLO MANCINELLI-
VITERBO – Dal 15 novembre 2020 l’accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro avverrà tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che, a partire dal 28 febbraio 2021, diverrà l’unico strumento per accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il passaggio a questa nuova modalità di identificazione digitale riguarderà tutti i servizi telematici della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, attraverso un’unica identificazione (username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
L’identità digitale SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider) che forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
Per richiedere l’identità digitale con SPID è necessario presentare un modulo di richiesta di adesione che contiene tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del soggetto richiedente (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi del documento di identità) e le informazioni per essere contattati (un indirizzo di posta elettronica – univoco per ogni identità SPID – e un recapito di telefonia mobile).
L’autenticazione dell’utente può avvenire:
– in presenza;
– a distanza tramite quattro modalità:
– “identificazione a vista da remoto tramite webcam”: un operatore verifica in una sessione audio/video con il richiedente l’identità tramite la presentazione dei documenti di identità e dichiarazioni del richiedente
– “identificazione informatica tramite documenti digitali di identità”: il richiedente viene identificato sulla base della verifica digitale di credenziali informatiche già in proprio possesso;
– con smart card: come la CIE o la CNS;
– con firma digitale qualificata e token usb o smart card.
Il modello SPID per il Sistema Pubblico di Identità Digitale prevede 3 livelli di sicurezza:
– Livello 1 (userID e password) garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. La password, di almeno 8 caratteri, deve essere rinnovata ogni 180 giorni;
– Livello 2 con aggiunta di un ulteriore fattore di autenticazione proveniente da un dispositivo a chiave variabile (c.d. One Time Password) (es. applicazione sul cellulare).
– Livello 3 con aggiunta di un ulteriore fattore di autenticazione basato su certificati digitali.




Assegno unico per le famiglie e per le partite IVA

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – L’assegno unico è il nome con il quale si identifica il nuovo strumento di sostegno, al quale stanno lavorando Governo e Parlamento. cambiando completamente il profilo delle agevolazioni alla famiglia  raggruppando gli assegni familiari e gli altri bonus.

Dal bonus bebè, fino agli ANF, l’assegno unico punta a diventare strumento onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, ed anche dal 7° mese di gravidanza – soppiantando il bonus mamme – e fino ai 21 anni di età.

Le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE. Si parla attualmente di un assegno mensile dagli 80 e fino a 240 euro, importo da calcolare anche in base all’età del figlio, con la contestuale abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie.

Vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che oltre a essere usate per l’assegno unico, si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo.

L’assegno unico chiamato anche Family Act verrà avviato probabilmente già dal 2021.

Secondo quanto previsto dal Family Act, l’importo dell’assegno unico dovrà essere strutturato secondo i seguenti parametri:

  • un assegno universale di importo minimo, riconosciuto a tutte le famiglie con figli fino a 18 anni (elevabile fino a 21 anni);
  • una maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del venti per cento;
  • è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • l’importo dell’assegno tiene conto dell’età dei figli a carico;
  • l’assegno universale è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare.

Il nuovo assegno unico prenderebbe il posto dei bonus per le famiglie e nuovi nati attualmente vigenti. Tra queste, sarebbero aboliti il bonus bebè, il bonus mamme di 800 euro, così come gli assegni familiari e gli ANF ed alcune detrazioni fiscali, tra le quali quella per gli asili nido.

Un’altra novità relativa all’assegno unico riguarda i beneficiari: anche le partite IVA e gli incapienti avranno accesso alla nuova misura..




Cos’è il Superbonus

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – Il Superbonus è l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Possono usufruire del Superbonus:
• Condomìni.
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento.
• Istituti Autonomi Case Popolari (IACP).
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
• Onlus e associazioni di volontariato.
• Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
La detrazione spetta in particolare, al proprietario, al nudo proprietario oppure al titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per interventi effettuati su
• parti comuni di edifici
• unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari
• singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Sono esclusi interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
I principali interventi e spesa massima agevolabile sono:
• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari.
• I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.
La spesa massima agevolabile è di:
o 50.000 euro per gli edifici unifamiliari;
o 40.000 euro se l’edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
o 30.000 euro se l’edificio è composto da più di 8 unità immobiliari.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con:
o generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
o generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
o apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
o sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
o collettori solari;
o allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per Comuni montani non interessati da procedure di infrazione ai sensi della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria).
Rientrano nel Superbonus anche le spese sostenute per ulteriori tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno di quelli indicati come principali o trainanti. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico qualificato
• installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il Superbonus spetta altresì per i seguenti interventi, purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico:
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Per poter accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono
• rispettare i requisiti minimi previsti per le prestazioni energetiche degli edifici
• assicurare nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento
• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
In ogni caso, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.




Dal PIN allo SPID per accedere ai servizi telematici INPS

di PAOLO MANCINELLI-

Dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più i PIN come credenziale di accesso per l’accesso telematico ai servizi dell’Istituto, ma verrà sostituita dalla nuova procedura attraverso l’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Questa fase di passaggio sarà comunque graduale in quanto i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

Tutti gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il passaggio da PIN a SPID non ha effetti sul servizio di PIN temporaneo. Gli utenti che accedono ai servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità “PIN TELEFONICO” presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.

Per richiedere SPID è necessario rivolgersi ad uno dei tanti Identity Provider autorizzati e seguire i vari step per l’identificazione.

Per la richiesta dell’identità digitale è necessario essere soggetti residenti in Italia ed essere in possesso di:

– un indirizzo email attivo;

– un numero di telefono;

– un documento di Identità valido;

– la tessera sanitaria con codice fiscale;

Per completare l’attivazione delle credenziali è necessario il riconoscimento dell’utente che può avvenire in 2 modi:

– tramite webcam: un operatore verifica l’identità del richiedente nel corso di una videochiamata che può avvenire tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una webcam.

– tramite documenti digitali di identità: il richiedente viene identificato mediante la propria firma digitale o la propria Carta Nazionale dei Servizi utilizzando gli appositi lettori collegati al pc.

Lo SPID, infatti, consente agli utenti di interagire con l’Istituto, con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti. In base al Regolamento eIDAS l’identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea.

Grazie ai vari livelli di autenticazione dello SPID, l’INPS potrà abilitare nuovi servizi che richiedono una maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell’utente.




Esonero contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – L’esonero nel versamento dei contributi previdenziali spetta ai datori di lavoro privati anche non imprenditori ad accezione del settore agricolo.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Cura Italia.
Il datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo non potrà più beneficiare della cassa integrazione, dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Agosto per ulteriori 18 settimane.
I datori di lavoro che abbiano richiesto la cassa integrazione introdotta dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio per 18 settimane, possono beneficiare dell’esonero contributivo:
Se hanno fatto richiesta dell’ammortizzatore sociale prima del 15 agosto 2020;
Se hanno fatto domanda di cassa integrazione in data successiva al 14 agosto purché per periodi con decorrenza in data anteriore al 13 luglio 2020.
L’importo dell’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali di maggio e giugno 2020.
L’esonero dei contributi può essere fruito fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e viene riparametrato su base mensile.
Sono escluse dall’esonero le contribuzioni quali: premi e contributi INAIL; contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto e tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Ovviamente le condizioni necessarie per ottenere l’esonero sono:
1) Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2) Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
3) Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, ma anche di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4) Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 14 del DL numero 104 del 2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, infatti in una nota si legge:
“…considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”




Nuovo CCNL colf, badanti e baby sitter dal 1° ottobre 2020

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – Arriva il nuovo CCNL lavoro domestico per colf, badanti e babysitter. Tutte Le novità partiranno dal 1° ottobre 2020 e saranno operative fino alla fine del 2022. Nel nuovo CCNL ci sarà un aumento di stipendio mensile per tutti i lavoratori domestici inquadrati nella nuova declaratoria, ed un sistema di indennità dai 100 ai 116 euro destinati a tutti i prestatori d’opera che assistono bambini fino a 6 anni, assistenti familiari e badanti che assistono più di una persona non autosufficiente.

Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.

Tra le novità più di rilievo vi è la suddivisione in quattro livelli dell’inquadramento degli assistenti familiari, a ciascuno dei quali corrispondono due diverse tabelle retributive, suddivise in base a conoscenze e competenze possedute per la mansione richiesta.

Si supera la “tripartizione” tra colf, badanti e babysitter, con l’obiettivo di individuare il corretto inquadramento del collaboratore domestico in base al contesto di lavoro, distinguendo tra chi si occupa di cura della casa o delle persone.

Da evidenziare il debutto della nuova figura dell’assistente educatore formato, un aiuto in più per chi ha l’esigenza di accudire, all’interno delle mura domestiche, persone, anche bambini, in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

Inoltre dal 1° ottobre per le famiglie che hanno bisogno di un’assistenza continua, sarà economicamente più conveniente assumere la badante notturna o una lavoratrice in sostituzione della titolare consentendo di versare i contributi previdenziali su un orario convenzionale di 8 ore, con una riduzione di 24 ore settimanali.

Per chi necessita di assistenza 24 ore su 24, il nuovo CCNL lavoro domestico prevede vantaggi economici per l’assunzione di una badante che integri il lavoro della titolare nelle ore di riposo.

L’obiettivo del CCNL lavoro domestico 2020 è evidentemente duplice: offrire maggiori tutele a colf, badanti e babysitter, rendendo conveniente seguire la strada della regolarità, sia per il lavoratore che per la famiglia, arginando il fenomeno del lavoro nero.




Rientro dalle ferie: regole covid per lavoratori e imprese

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – La fine del mese di agosto rappresenta per molti il rientro al lavoro dopo un periodo di ferie trascorso in Italia o fuori dai confini nazionali. Quest’anno coloro che sono andati all’estero in vacanza devono fare i conti con le prescrizioni imposte dallo Stato Italiano a quanti hanno transitato o soggiornato in Paesi UE o extra-comunitari.
Eccezion fatta per la quasi totalità degli stati membri dell’Unione Europea, l’ingresso in Italia è condizionato ad una serie di prescrizioni volte a contenere il rischio di una seconda ondata di contagi da COVID-19.
Nessuna limitazione è invece prevista per coloro che hanno trascorso le ferie in Italia e si apprestano a fare ritorno nella residenza o domicilio.
I lavoratori che rientrano da un periodo di ferie all’estero trascorso negli Stati membri dell’UE, Paesi dell’area Schengen, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano nonchè per coloro che hanno trascorso le loro ferie entro i confini nazionali non necessitano di alcuna autocertificazione o quarantena.
Al contrario, è necessario rispettare alcune prescrizioni per rientrare in Italia, nei confronti di coloro che provengono da Romania e Bulgaria, necessitando di un periodo di quarantena per i cittadini che abbiano soggiornato nei suddetti paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia.
Discorso diverso per chi fa ritorno da Malta, Grecia, Croazia e Spagna. In questi casi l’ingresso è consentito solo dietro presentazione di un’autocertificazione in cui si afferma che nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia l’interessato si è sottoposto al test COVID-19 a mezzo di tampone con esito negativo.
È fatto inoltre obbligo di informare immediatamente del proprio rientro nel paese il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio oltre naturalmente a segnalare all’USL l’insorgenza di sintomi.
È vietato l’ingresso in Italia a tutti coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano transitato o soggiornato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.
E in ogni vietato l’ingresso in Italia per coloro che sono risultati positivi ai test COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.
Al lavoratore è fatto obbligo di farsi rilasciare un certificato medico (inviato in via telematica all’INPS da parte del medico curante) a copertura dell’intero periodo di quarantena.
L’INPS ha equiparato alla malattia comune i casi di positività al COVID-19.

 




Deroghe al blocco dei licenziamenti. Attenzione alle sanzioni

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO – Con la pubblicazione del decreto Agosto è stato prorogato il blocco dei licenziamenti. L’art. 14 del D.L. n. 104/2020 individua eccezioni al blocco dei licenziamenti che le aziende possono, in alcuni casi, utilizzare per ridurre il proprio organico. Ma le imprese devono valutare con attenzione se avvalersi delle deroghe previste dal provvedimento, in quanto, in caso di errori interpretativi, rischiano pesanti sanzioni. Un licenziamento illegittimo potrebbe, infatti, essere dichiarato nullo, facendo scattare la reintegra e potenzialmente anche un maxi indennizzo fino a 36 mensilità.
Nella prima bozza del decreto Agosto il blocco dei licenziamenti veniva esteso a tutti indistintamente fino a fine anno, nella seconda bozza, invece, era stata introdotta una discriminazione che prevedeva che il blocco dei licenziamenti operasse su due diverse fasce temporali tenendo conto della fine dello stato di emergenza fissato ad ottobre.
Il testo definitivo del D.L. n. 104/2020, ha ulteriormente modificato i criteri con un “compromesso” ai limiti della Costituzionalità sul blocco dei licenziamenti fino a fine anno rendendo il divieto in parte “mobile”, ma ponendo, tuttavia, alcuni paletti e molti dubbi interpretativi.
L’art. 14 del decreto legge si limita a introdurre tre esplicite deroghe:
– per le imprese che hanno cessato l’attività;
– per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
Alle tre ipotesi previste dal legislatore, in via interpretativa, alcuni osservatori ne hanno aggiunte almeno altre tre:
– licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione;
– licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo;
– licenziamento come conseguenza di una riduzione di organico che porta alla chiusura definitiva di un comparto dell’azienda.
Nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali il divieto cessa alla fine delle 18 settimane di cassa integrazione eventualmente richieste, ma comunque non oltre il 31 dicembre mentre, nella circostanza di utilizzo dell’esonero contributivo, il blocco si interromperà nel momento in cui si esaurirà l’incentivo, ma non oltre 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Nella confusione generata da una disposizione, da più parti criticata, crescono i dubbi e le incertezze tutto a danno delle imprese che rischiano pesanti sanzioni in caso di errori interpretativi. Un licenziamento illegittimo rischia, infatti, di essere dichiarato nullo facendo scattare la reintegra e potenzialmente anche un maxi indennizzo fino a 36 mensilità.

 




Contratti a termine e apprendistato, proroga automatica

di PAOLO MANCINELLI-

VITERBO- Il decreto Rilancio, come modificato dalla legge di conversione, obbliga i datori di lavoro a prorogare il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di primo livello e di alta formazione attivi al 18 luglio 2020 per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Ministero del lavoro, con una FAQ dello scorso 27 luglio, fa rientrare nella sospensione non solo i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19 ma anche periodi di “inattività del lavoratore” portando l’esempio della “fruizione di ferie”.

In effetti dal 18 luglio 2020 è operativa una norma che obbliga i datori di lavoro a prorogare il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di primo livello e di alta formazione. La motivazione addotta dal legislatore è il contemperamento, da parte del lavoratore, della perdita della prestazione lavorativa dovuta al periodo di sospensione dell’attività, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Se per i rapporti di apprendistato, detta soluzione è opportuna in quanto trae origine dal completamento della formazione, così come prevista dal PFI (Piano Formativo Individuale), è però alquanto opinabile obbligare i datori di lavoro a prorogare i contratti a tempo determinato anche oltre quello che è la naturale scadenza prevista dalle parti in base alle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste alla base dell’assunzione del lavoratore a termine.

Sono due le caratteristiche fondamentali della proroga automatica pervista dal decreto Rilancio, come modificato dalla legge di conversione. Nel dettaglio:

– il rapporto di lavoro deve essere attivo alla data del 18 luglio 2020 (data di pubblicazione della legge n.77/2020)

 – dal 23 febbraio 2020 vi deve essere stato, in capo al lavoratore, uno o più periodi di sospensione dell’attività lavorativa, in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Detta sospensione dovrà essere “recuperata” al termine del contratto di lavoro, andando a prorogare, della medesima misura, il rapporto stesso.

Questo è quanto previsto sinteticamente dal comma 1-bis, che lascia spazio a molti interrogativi per i quali ancora attendiamo risposte da parte del Ministero del Lavoro. Unico intervento interpretativo è una FAQ pubblicata sul sito istituzionale, che evidenzia solo alcuni punti della regola.

Detto questo, la disposizione “si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato”. Con questa affermazione il Ministero fa rientrare nel campo di applicazione della norma non solo i contratti ordinari a tempo determinato e i rapporti in somministrazione a termine ma anche i contratti intermittenti a tempo. Da questo punto di vista, la proroga obbligatoria riguarda esclusivamente la durata del contratto di lavoro ma non le prestazioni che potranno essere, o meno, richieste dal datore di lavoro in base alle proprie esigenze.

 

 




Assegni familiari, novità dal 1° luglio: nuove tabelle e importi

di PAOLO MANCINELLI –

VITERBO – Sono in vigore dal 1° luglio i nuovi importi e limiti di reddito per gli assegni del nucleo familiare (ANF), che da inizio luglio 2020 e fino al 30 giugno del 2021, saranno maggiorati rispetto allo scorso anno per famiglie con figli.

Gli importi degli ANF in vigore dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare. Si va dalla tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili, fino alla tabella 21D dedicata ai nuclei monoparentali (in cui il richiedente è inabile) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.
Il calcolo prende in considerazione la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo prodotto nell’anno precedente a quello di erogazione della misura. Dunque sono previste prestazioni inversamente proporzionali al reddito. Le fasce prevedono condizioni più favorevoli per i nuclei monogenitoriali o per famiglie con disabili nel nucleo.

L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

L’Inps ha definito che non possono essere considerati componenti del nucleo familiare, dunque non possono usufruire degli assegni familiari:

  • il coniuge che risulti essere di fatto e legalmente separato;
  • il coniuge che ha abbandonato la propria famiglia o che risulta sciolto dall’unione civile;
  • il coniuge e i figli (o gli equiparati) del cittadino straniero che non risultano residenti in Italia;
  • i figli maggiorenni abili che non sono studenti o che non hanno un lavoro da apprendistato.

L’assegno ANF ad oggi non viene più richiesto direttamente al datore di lavoro consegnando il modulo di richiesta, ma ora la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online dedicato (se in possesso del Pin) o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:

  • lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno;
  • la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno;
  • l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito;
  • il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. E’ quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

 




Licenziamento per inidoneità del lavoratore: quali obblighi per le aziende?

di PAOLO MANCINELLI –

VITERBO – Anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta rientra nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sospesi fino al prossimo 17 agosto. A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 298/2020. Una volta scaduto il periodo di sospensione, il datore di lavoro sarà tenuto comunque, prima di poter licenziare per inidoneità sopravvenuta il lavoratore, ad osservare l’obbligo di “accomodamento ragionevole” dei luoghi di lavoro. L’azienda deve, infatti, cercare di ricollocare il lavoratore attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale anche con revisioni di turni e modifiche orarie.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha chiarito che il Legislatore ha inteso conferire alla norma in questione un carattere generale per cui devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, compreso il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione . Infatti, per l’INL anche il caso di inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale evidenziando, tra l’altro, l’obbligo di repechage . Per questo la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica sull’impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
In questo contesto, e prima di ricorrere al licenziamento, non può mancare l’attenzione dei datori di lavoro in merito dell’obbligo dell’adattamento ragionevole dei luoghi di lavoro, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
In pratica, nell’ambito dell’accomodamento ragionevole del luogo di lavoro, ai fini antidiscriminatori, va considerato portatore di handicap anche il soggetto che abbia solamente una malattia che limiti l’effettiva partecipazione dello stesso alla vita professionale su una base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Concludendo, possiamo dire che alla luce di quanto sopra il datore di lavoro non può in verità fermarsi al rispetto formale dell’obbligo di repechage -inteso quale obbligo di “cercare” ma non di “trovare” una diversa mansione, anche inferiore, cui adibire il prestatore di lavoro – prima di ricorrere al licenziamento per giustificato motivo.
L’azienda deve cercare di ricollocare il lavoratore attivamente anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale comprese revisioni di turni, modifiche orarie, e adottando – se esistono – anche nuove tecnologie.
Quello che occorre fare è adottare i provvedimenti più appropriati, in relazione alle esigenze concrete dei singoli, per consentire ai soggetti divenuti inidonei di svolgere ancora il proprio lavoro.
Da notare che è possibile non prendere i provvedimenti adeguati solo ed esclusivamente se questi richiedano da parte dell’azienda un onere finanziario sproporzionato, e non solo, quindi, un aggravio finanziario o organizzativo, tenendo ben presente che, eventualmente, spetta al datore di lavoro provare l’impossibilità del ragionevole adattamento.




Lavoro a chiamata

di PAOLO MANCINELLI-
VITERBO – Il lavoro a chiamata, detto anche Intermittente o Job on call, è una particolare tipologia di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di attività discontinue da rendersi a seconda delle necessità del datore di lavoro. Attraverso il lavoro intermittente, il lavoratore una volta assunto, a tempo determinato o indeterminato, si pone a disposizione del datore di lavoro e rende la sua attività lavorativa solo nel momento in cui viene chiamato dal datore di lavoro. Pertanto questa particolare tipologia contrattuale prevede l’alternarsi di periodi in cui non viene resa attività lavorativa, perché il lavoratore semplicemente attende di essere chiamato, e periodi di effettivo svolgimento delle lavorazioni. Le parti potranno concordare un obbligo a carico del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro per tutta la durata del contratto e si obbliga ad eseguire la prestazione lavorativa in maniera intermittente a seconda dell’esigenza dell’azienda. In cambio della garanzia di disponibilità fornita, il lavoratore riceve un compenso denominato indennità di disponibilità. In assenza di un’espressa pattuizione della garanzia di disponibilità, il lavoratore seppur assunto alle dipendenze del datore non è obbligato ad accettare la chiamata del datore e pertanto non matura il compenso economico per l’indennità di disponibilità.
Il lavoro a chiamata è disciplinato dal D.Lgs 81/2015 che ha abrogato le precedenti disposizioni normative in materia; può essere stipulato:
• in ogni caso, prescindendo quindi dal tipo di attività svolta, con soggetti che abbiano più di 55 anni e soggetti con meno di 24 anni;
• per esigenze individuate da contratti collettivi prevedendone anche periodi predeterminati nell’arco della settimana, nel mese o nell’anno durante i quali possono essere rese le prestazioni lavorative.
In assenza del requisito anagrafico e di previsione contrattuale da parte dei CCNL, la possibilità di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro andrà valutata con riferimento al decreto del Ministero del Lavoro (R.D. n. 2657), nel quale sarà possibile riscontrare un’elencazione di attività che ammettono il ricorso al lavoro intermittente.
Esistono delle limitazioni al ricorso di questa particolare tipologia contrattuale, le quali prevedono che un lavoratore non possa, con il medesimo datore di lavoro, lavorare più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari. (Circ. Min Lav 35/2013). Sono esonerate dal rispetto del limite delle 400 giornate le imprese del settore Turismo, Pubblici Esercizi, Spettacolo (Interpello Min Lav. 26/2014)
L’assunzione del lavoratore a chiamata deve essere oggetto di comunicazione obbligatoria preventiva all’Anpal mediante Unilav. All’atto dell’assunzione il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore la copia della comunicazione obbligatoria o del contratto di assunzione. A partire dalla data di assunzione, il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore per l’esecuzione della prestazione secondo le modalità previste in contratto e con un preavviso che non può essere inferiore a un giorno. Prima della prestazione il datore di lavoro deve comunicarne gli estremi del lavoratore e l’inizio della stessa prestazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In caso di mancato invio all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di questi dati, è prevista una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1400 per ogni lavoratore per il quale è stato violato l’obbligo, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.




Come gestire un rapporto “Colf”

di PAOLO MANCINELLI-
VITERBO – La gestione del rapporto di lavoro “Colf” si distingue in base all’esigenza della famiglia ospitante, ovvero:
1) un lavoratore può svolgere prestazioni lavorative a servizio pieno presso l’abitazione del datore ed usufruire anche del vitto e dell’alloggio;
2) un lavoratore può, invece, svolgere prestazioni lavorative con un servizio dimezzato, per un totale di 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali,
3) un lavoratore, infine, può svolgere prestazioni lavorative ad ore se lavora presso la famiglia interessata solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
I collaboratori domestici dovranno obbligatoriamente essere assunti al pari di qualsiasi altro lavoratore
Il rapporto di lavoro si instaura solo dopo che datore di lavoro e lavoratore hanno adempiuto a diversi obblighi previsti e dopo aver recuperato la documentazione necessaria per l’inizio del rapporto.
Successivamente si procede con la redazione, in forma scritta, di un contratto di lavoro che sfocia nella comunicazione all’INPS che il datore di lavoro dovrà effettuare, nei tempi previsti, per il perfezionamento della del rapporto lavorativo.
In seguito, il datore dovrà, previo invio dei bollettini MAV da parte dell’Inps, versare i contributi dovuti al prestatore d’opera nel rispetto della categoria di appartenenza prevista dal CCNL di categoria ed in base alla paga oraria effettiva.
Il rapporto di lavoro domestico può terminare sia per licenziamento che per dimissioni, ed in ognuno dei casi succitati il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all’Inps entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. La comunicazione può essere fatta online tramite il sito dell’Inps o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici.
Con la chiusura del rapporto lavorativo il prestatore d’opera è tenuto a ricevere una liquidazione comprensiva di TFR, pagamento di eventuali ferie non godute e della 13° mensilità maturata.