VITERBO – Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo, Giuseppe D’Angelo, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18, cosiddetto Decreto Cura Italia, avanza alcune indispensabili proposte per il miglioramento della norma, al fine di semplificare le procedure operative per la fruizione degli ammortizzatori sociali e garantire così la sopravvivenza di molte imprese del territorio e del Paese.
Proprio il nome del Decreto Legge 18/2020 (“Cura Italia”) avrebbe richiesto l’introduzione di norme eccezionali ed in deroga a qualsiasi altra norma regolatrice gli ammortizzatori sociali (ex D. Lgs. 148/2015), semplici e facilmente interpretabili, in grado di curare il nostro Paese, e non infettarlo con la solita inutile e costosa burocrazia, attuata con la consueta tecnica legislativa bizantina.
“Norme eccezionali” sono previste in vicende o situazioni particolari che pongono la necessità di introdurre leggi altrettanto peculiari, per un tempo e in un ambito circoscritti, in deroga alle norme generali. Per questo, tali norme dovrebbero prevedere solo le eventuali “eccezioni” alla deroga generale. Purtroppo, nel caso del Decreto Legge 18/2020, non è stato così e noi Consulenti del lavoro, addetti ai lavori, sui quali, come oramai è consuetudine, ricadono molteplici adempimenti, saremo nuovamente costretti ad interpretare ed attuare norme inutili e costose per i nostri studi e per le aziende assistite.
Seppur in maniera semplicistica, è impellente la necessità di avanzare i seguenti suggerimenti al Legislatore:
1. Da quanto si legge l’onere finanziario degli ammortizzatori sociali è a carico dello Stato (circa 4 mld di euro tra Cassa Integrazione e Fondo di Integrazione Salariale). Tale somma dovrebbe essere utilmente sommata a quella residuale – o disponibile –, versata dai datori di lavoro sui fondi FIS, CIGS, CIGO, e dovrebbe essere prevista una somma complessiva.
2. In conseguenza al punto che precede si sarebbe dovuto derogare a tutte le procedure – diversificate ex D. Lgs. 148/2015 in relazione alle dimensioni e tipologia delle aziende – introducendo una unica procedura, atteso che la finalità è quella di garantire un ammortizzatore sociale a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato eccependo, peraltro, tutte quelle attività non interessate alla sospensione dal DPCM 8/3/2020 per le quali, evidentemente, sarebbe stata necessaria una verifica ex-ante, anche mediante accordo sindacale.
Alla luce del dettato normativo è inevitabile anche l’insorgere di alcune questioni cruciali sulle quali sarebbe quanto mai opportuno un immediato chiarimento da parte del Legislatore.
a) È davvero utile un accordo sindacale per le aziende con più di 5 dipendenti per un evento di sospensione dell’attività lavorativa imposto dalle Autorità pubbliche? Tale adempimento è oggettivamente inattuabile, se non con le consuete procedure a ciclostile per soddisfare un inutile obbligo. Come procedono le aziende alla “consultazione sindacale”? Via Skype? In videoconferenza? Ciò vale per quasi un milione di aziende sul territorio nazionale! Tale procedura, se attuata come vorrebbe la norma, oltre ad essere assai onerosa è assolutamente impraticabile.
b) Perché alle aziende soggette alla CIGS non è stato concesso l’utilizzo di tale strumento estendendo semplicemente le causali d’intervento di cui all’art. 21 del Dlg. 148/2015, senza intasare inutilmente le Regioni con la cassa in deroga? In tal modo si sarebbero, più semplicemente e utilmente, incluse le aziende che già finanziano il fondo;
c) Le domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga sono presentate cronologicamente e non vengono più autorizzate all’esaurimento dei fondi. Non è certo un esempio di equità!
d) Il pagamento diretto, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 148/2015 è previsto per le tipologie di cassa in deroga, FIS e assegno ordinario fatta eccezione per il trattamento ordinario di cassa integrazione. Crediamo si tratti di una svista, evidentemente da emendare.
e) Cosa succederà ai lavoratori assunti successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (cfr. comma 8 art. 19 DL 17 marzo 2020, n. 18)? Questi non si vedranno riconoscere alcun ammortizzatore sociale in quanto non possono maturare i requisiti di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 148/2015 (un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione della cassa integrazione). Anche in questo caso sarebbe opportuno comprendere se nel dettato normativo è effettivamente presente un errore involontario, come crediamo.
f) Da ultimo, i lavoratori che hanno in essere un contratto a tempo determinato già prorogato ai sensi del D. Lgs. 81/2015, la cui scadenza ricade nel periodo forzato di sospensione dell’attività, non avranno la possibilità di vedersi prorogato il termine del contratto di lavoro. Anche in tal caso serve una norma speciale in deroga.
Altre inesattezze, sicuramente motivate dall’urgenza della norma, potrebbero essere evidenziate. È però più costruttivo auspicare che il Governo prenda coscienza dell’attuale stato di emergenza in cui ci troviamo e trovi finalmente il coraggio di semplificare le prassi e le procedure amministrative di aziende, professionisti e lavoratori dipendenti, già allo stremo delle forze per l’elevata pressione fiscale e contributiva che sono costretti a subire.