di PAOLO MANCINELLI-
VITERBO- Partita la lotteria degli scontrini: infatti già dal 1° febbraio i consumatori hanno potuto partecipare all’estrazione di premi in denaro in ragione dei loro acquisti (non online) di beni e servizi. E’ stata confermata l’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale, in effetti i registratori telematici non permettono di registrare i due codici contemporaneamente, impedendo così all’esercente di profilare gli acquisti dei clienti. Pertanto, se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario si può partecipare alla lotteria; non si partecipa, invece, se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera sanitaria; se si acquista sia un medicinale sia un prodotto non sanitario, sarà l’esibizione della tessera sanitaria a escludere, o meno, la partecipazione alla lotteria. Altra data importante sarà giovedì 11 marzo quando avverrà la prima estrazione mensile. Possono essere solo i privati consumatori a poter partecipare all’estrazione di premi in denaro in ragione dei loro acquisti di beni e servizi effettuati, ma non tutti i registratori sono ancora pronti, anche se nelle ultime ore sono tanti coloro che stanno affrettando l’adeguamento tecnologico.
Il software che gestisce i registratori telematici deve essere aggiornato per trasmettere i dati necessari per la lotteria, ma non vi sarà l’immediata necessità di adeguarsi al nuovo tracciato “7.0”, in quanto lo stesso è previsto solo dal 1° aprile 2021. Ovviamente, adeguarsi tecnologicamente prima possibile all’iniziativa e favorire, quindi, la partecipazione al gioco potrebbe risultare anche una promozione commerciale interessante per far preferire il proprio esercizio commerciale rispetto a quello della concorrenza e segnalare anche all’esterno del locale di essere pronti per il gioco, magari affiggendo un apposito cartello, potrebbe risultare iniziativa utile.
Di converso, è bene ricordare che nel caso in cui l’esercente mostrasse rifiuto e resistenza nei confronti di chi volesse partecipare all’iniziativa, dal 1° marzo 2021 ogni consumatore potrà segnalare tale circostanza in apposita sezione del portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Va ricordato che possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato e che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, ma si può partecipare alla lotteria solamente se sul documento commerciale sono riportati l’importo pagato elettronicamente e il codice lotteria del cliente.
Al riguardo, le Entrate consigliano di ricorrere ad un collegamento diretto tra il registratore telematico e il sistema di pagamento elettronico, al fine di veder annotata in via automatica l’informazione sul documento commerciale mentre, in assenza di collegamento diretto al POS, dovrà sempre essere l’esercente a indicare l’avvenuto pagamento con strumento elettronico utilizzando un apposito tasto abilitato allo scopo.
Per quanto concerne gli aspetti più operativi, all’esercente viene consigliato di dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per velocizzare le operazioni ed acquisire così senza errori il codice lotteria del cliente, anche perché l’alternativa farraginosa sarebbe quella di utilizzare l’apposito tastierino presente sul registratore e di digitare una a una le relative informazioni necessarie per il gioco.
Sono stati, inoltre, chiariti alcuni dubbi relativi all’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale e ora è chiaro che l’inserimento di uno dei due valori esclude la possibilità di inserire anche l’altro, atteso il fatto che questo produrrebbe un abbinamento dell’acquirente che vuole godere di una detrazione fiscale con la lotteria. Per gestire questo aspetto, i registratori telematici non permettono di registrare i due codici contemporaneamente impedendo così all’esercente, in conformità alle prescrizioni rese dal Garante della Privacy, di profilare gli acquisti dei clienti.
In definitiva, quindi:
– se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario si può partecipare alla lotteria;
– non si partecipa al gioco se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera sanitaria;
– se si acquista sia un medicinale che un prodotto non sanitario, sarà l’esibizione della tessera sanitaria ad escludere, o meno, la partecipazione alla lotteria.
Da ultimo, va segnalato come il pagamento effettuato con i ticket pasto non consente l’accesso al gioco mentre la vendita di una gift card con pagamento elettronico (vale a dire un buono monouso o multiuso) ammetterà alla partecipazione alla lotteria e il mero utilizzo del buono, che non configura un pagamento elettronico, non farà partecipare ad alcuna estrazione a premi.
È, infine, appena il caso di ricordare che sono esclusi dalla lotteria anche gli acquisti effettuati online o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.