NASPI e lavoro sportivo: Il messaggio INPS 2985/2024

L’INPS ha recentemente pubblicato il messaggio 2985/2024, che porta importanti chiarimenti sulla compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASPI ed i redditi da lavoro sportivo, soprattutto per i collaboratori sportivi dilettanti. Queste nuove indicazioni mirano a evitare il rischio di decadenza dall’indennità, spesso causato da incertezze sulle procedure da seguire.

Comunicazione del reddito presunto

Per i percettori di NASPI e Dis-Coll che svolgono o iniziano un’attività lavorativa durante il periodo di disoccupazione, esiste l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASPI, se l’attività era già in corso.

Tuttavia, per i collaboratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di comunicazione scatta solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Fino a tale importo, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’INPS. Questo perché sotto la soglia dei 5.000 euro non sorge obbligo contributivo, e i redditi non incidono sull’indennità di disoccupazione.

È importante sottolineare che ai fini del calcolo dei 5.000 euro concorrono tutti i compensi percepiti da tutti i committenti, inclusi quelli derivanti da:

  • Lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del Codice Civile.
  • Collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico.

Esenzioni dalla comunicazione

Non è necessario comunicare all’INPS il reddito presunto nei seguenti casi:

  • Se i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica in forma di collaborazione coordinata e continuativa non superano i 5.000 euro annui.

  • Se si percepiscono redditi da lavoro autonomo occasionale sportivo sotto i 5.000 euro annui.

Modifiche per i redditi da lavoro autonomo occasionale

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR da parte del DL 71/2024 “Istruzione e Sport”, i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali sportive sono ora classificati come “redditi diversi”.

Questo comporta che:

  • Per quanto riguarda la NASPI e la Dis-Coll, la prestazione viene ridotta in funzione del reddito comunicato senza applicazione di alcuna franchigia.

Mantenimento dello stato di disoccupazione

Per mantenere il diritto all’indennità di disoccupazione e lo stato di disoccupazione, è necessario rispettare il limite di reddito annuo previsto, che per il 2024 è di 8.500 euro (8.173,91 euro per il 2023).

Attenzione: Questo limite include tutti i compensi percepiti, compresa la franchigia dei 5.000 euro.

La franchigia non va sottratta dal totale, poiché rappresenta solo la soglia oltre la quale scatta l’obbligo contributivo e l’eventuale riduzione dell’indennità, ma tutti i redditi devono essere considerati nel calcolo del limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Esempio pratico

  • Se percepisci 4.500 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica: non devi comunicare nulla all’INPS e mantieni pienamente diritto alla NASPI.
  • Se percepisci 6.000 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica: devi comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni, e l’indennità NASPI verrà ridotta in proporzione al reddito eccedente i 5.000 euro.
  • Se il totale dei tuoi redditi (compresi quelli sotto i 5.000 euro) supera 8.500 euro annui: perdi lo stato di disoccupazione e, di conseguenza, il diritto alla NASPI.

Conclusioni

Le nuove indicazioni dell’INPS offrono maggiore chiarezza ai lavoratori sportivi dilettanti, permettendo di gestire correttamente le indennità di disoccupazione e di evitare decadenze indesiderate.




NASPI e lavoro sportivo: Le nuove regole a cui prestare attenzione

di PAOLO MANCINELLI-

Situazione non di certo rara è quella del lavoratore sportivo che percepisce ulteriori redditi da un altro lavoro, magari subordinato. La recente riforma del lavoro sportivo , rimescolando le carte, impone una particolare attenzione anche nella gestione di più rapporti di lavoro. Una di queste complessità riguarda il delicato tema della compatibilità tra la percezione dell’indennità di disoccupazione, come la NASPI e i redditi derivanti da attività sportive.

Già nel 2017, con la circolare n. 174 del 23 novembre, l’ INPS aveva chiarito come la disoccupazione NASPI poteva essere compatibile con i redditi da lavoro sportivo, giacché in quell’anno erano considerati “redditi diversi” esenti da qualsiasi imposizione previdenziale e fiscale. Tuttavia questa indicazione è rimasta valida fino al 30 Giugno 2023,ovvero fin tanto che l’art. 67 lettera m) è rimasto in vigore.

Ad oggi , alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Decreto 36/2021, il tavolo tecnico organizzato dal CNDCEC, ha riproposto il tema  all’attenzione dell’INPS, quale organo competente all’erogazione dell’indennità di disoccupazione.

L’informativa CNDCEC numero 29 del 22 febbraio 2024 , riportante le interrogazioni e le risposte ricevute dall’Ente, è utile a far luce su una situazione di grande interesse per professionisti dello sport e per chi naviga le acque, talvolta tumultuose, della disoccupazione.

Cosa cambia dal 1° Luglio 2023?

Come accennavamo in precedenza, prima del 1° luglio 2023, i redditi derivanti da attività sportiva erano considerati “redditi diversi” e, come tali, erano pienamente cumulabili con l’indennità NASPI. Questo significava che chi percepiva queste indennità non aveva l’obbligo di comunicare all’INPS i redditi derivanti dall’attività sportiva.

Con l’entrata in vigore del dlgs  36/2021,ovvero dal 1° Luglio 2023, la situazione ha subito una svolta significativa. Chi svolge attività sportiva a titolo oneroso è ora considerato lavoratore a tutti gli effetti, con un rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o nel contesto di una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

La comunicazione all’INPS è fondamentale

Gli effetti della nuova normativa è l’introduzione di un regime di cumulo parziale tra le indennità NASPI e  i redditi da attività sportiva. Questo significa che, chi percepisce la NASPI e intraprende un’attività sportiva retribuita, è tenuto a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto. La comunicazione deve avvenire entro un mese dall’inizio dell’attività o dalla domanda di NASPI, se l’attività era già in corso.

Un punto cruciale: la soglia dei 5.000 Euro

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i collaboratori sportivi dilettantistici: solo al superamento della soglia di 5.000 euro di reddito annuo diventa necessario comunicare all’INPS l’importo percepito, considerando i compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023.

Conferme e conclusioni

Come chiarito in sede di lavori presso il tavolo tecnico del CNDCEC, si attende da parte dell’INPS una prossima circolare esplicativa e chiarificatrice di questa particolare casistica di compatibilità NASPI -lavoro sportivo. Pertanto, ci aspettiamo prossimamente la conferma di quanto riportato nell’articolo di oggi.




Una sentenza riconosce il diritto alla Naspi anche in caso di scarcerazione

“Il mancato riconoscimento della indennità di disoccupazione ai detenuti che lavorano in carcere alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria non è solo una ingiustizia, che ha tentato di cancellare decenni di evoluzione del diritto penitenziario verso la piena equivalenza del lavoro dei detenuti al lavoro libero, ma costituisce anche la premessa dello stato di disperazione di migliaia di detenuti che un tempo potevano contare sulla indennità di disoccupazione nei periodi in cui dovevano cedere il lavoro ad altri perché tutti potessero guadagnarsi qualcosa da vivere in carcere”. Così il Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, alla notizia della sentenza del Tribunale di Milano che riconosce nuovamente il diritto di ricevere la Naspi (Indennità di disoccupazione) da parte di quei detenuti che hanno prestato la propria attività lavorativa per l’amministrazione penitenziaria (lavoro interno).

Anche in questo caso si tratta di un ricorso presentato per una Naspi rifiutata da Inps in seguito a scarcerazione (in questo caso affidamento ai domiciliari), ma il giudice scrive una cosa molto interessante: la disoccupazione involontaria, che consente l’accesso all’indennità di disoccupazione, si verifica sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione che per turnazione prevista dai regolamenti penitenziari.
In ogni caso prossimamente ci troveremo ad affrontare il giudizio lo specifico tema del diritto alla Naspi con turnazione, visto che, grazie alla presenza a San Vittore e Bollate con lo sportello diritti sono state raccolte in questi mesi oltre 100 domande.

“Si spera – prosegue Anastasìa – che Inps e Dap tornino rapidamente sui propri passi e riconoscano in automatico il diritto alla Naspi senza dover affrontare ogni volta il giudizio. Ora chi non ha una famiglia alle spalle dipende dal miserevole vitto che passa il convento, dalla carità altrui, se non da consorterie criminali attive fuori e dentro il carcere. Aspettiamo che le decisioni della magistratura si consolidino, anche per il lavoro a turni in carcere. Nel frattempo – conclude Anastasìa -chiediamo all’Inps e al Dap di tornare sui propri passi e alle direzioni delle carceri di non ostacolare la richiesta dell’indennità di disoccupazione da parte dei detenuti, in modo da consentigli di ricorrere al giudice del lavoro se l’Inps si ostinerà a non riconoscere questo fondamentale diritto ai detenuti lavoratori”.