Zingaretti: “Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio”

ROMA- Riceviamo e pubblichiamo: “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell’Assessore alla Salute e integrazione Socio-Sanitaria, di concerto con l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità e l’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;
VISTO, l’articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in particolare il comma 1 ai sensi del quale le Regioni possono adottare provvedimenti di urgenza in materia sanitaria;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;
VISTA la Legge 02 giugno 1988 n. 218, avente ad oggetto “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, in particolare l’art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l’art. 19, comma 1, che dispone che le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale n.17 del 2 maggio 1995, avente ad oggetto “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa, nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale”;
VISTO il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione del cinghiale (SUS SCROFA L) nel territorio di Roma Capitale di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 15 gennaio 2019 e di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 190 del 27 settembre 2019;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”);
VISTO il Regolamento delegato (UE)2018/1629 e s.m.i. che modifica l’elenco delle malattie figuranti nell’allegato II del Regolamento 2016/429/UE;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
VISTO il Regolamento delegato (UE)2020/687 che integra il Regolamento (UE)2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l’articolo 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l’autorità competente può regolamentare l’attività venatoria e le altre attività all’aperto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l’Autorità centrale responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
VISTO il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
VISTO il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
VISTA la determinazione n. G03120 del 16 marzo 2022, recante “Sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica. Linee guida per l’applicazione del Piano in Regione Lazio Anno 2022”;
PRESO ATTO che in data 7 gennaio 2022 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel comune di Fraconalto (AL) e l’altra nel comune di Isola del Cantone (GE);
PRESO ATTO che l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, nel prendere atto della comunicazione pervenuta da parte del CEREP, ha diramato il 14 aprile 2022 sul proprio sito istituzionale una specifica informativa sulla prevenzione dell’infezione, sulla sorveglianza riguardo alle attività di smaltimento dei rifiuti di origine alimentare e le azioni da porre in atto nel caso di casi sospetti segnalati;
CONSIDERATO che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce maiali e cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani e che non appena individuata richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;
TENUTO CONTO che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata (maiali e cinghiali) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all’interno dell’Unione e nell’export;
CONSIDERATO che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all’articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute del 16 luglio 2021;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 gennaio 2022, con la quale è stato disposto il divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto quali misure utili per l’immediato contrasto alla malattia ed alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE ed alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati, con precipuo riferimento ai Comuni della Regione Piemonte;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022 recante “Nomina del dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla peste suina africana”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute Commissario Straordinario alla Peste suina africana del 25 marzo 2022 “Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana (Ordinanza n. 1/2022)”;
ATTESO che le presenti misure sono finalizzate alla idonea perimetrazione dell’area di circolazione del virus, al fine di delimitare le diverse zone previste ai sensi della normativa europea, nelle quali condurre, attraverso le misure di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022, le attività di sorveglianza nei confronti della malattia, di cattura e contenimento dei suini selvatici, per contrastare la diffusione del contagio;
CONSIDERATO che, oltre al caso confermato di Peste Suina Africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, nella Regione Lazio, dapprima indenne dalla suddetta malattia, si è verificato un caso di peste suina africana su un animale rinvenuto nel territorio Nord Ovest della città di Roma;
VISTO il resoconto della riunione “Gruppo operativo degli esperti” (d.d. DGSAF prot. 17113 del 16/07/2021) del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi prot. n. 0011348 del 5 maggio 2022 DGSAF-MDS-P;
ATTESO che al predetto resoconto sono allegati la mappa relativa alla proposta di area infetta e l’elenco delle misure urgenti da adottare;
TENUTO CONTO che, fermo restando che la malattia non è trasmissibile agli esseri umani, è necessario comunque regolare le attività umane all’aperto che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, possono comportare un rischio per la diffusione della malattia tra maiali e cinghiali;
RITENUTO altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle forze di polizia nelle relative attività di vigilanza e controllo;

ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti prime disposizioni:
Art. 1 Disposizioni operative relative alle attività finalizzate a contrastare la diffusione della PSA

Per “zona infetta provvisoria” si intende l’Area di cui alla Mappa del citato resoconto prot. n. 0011348 del 5 maggio 2022 DGSAF-MDS-P del “Gruppo operativo degli esperti” (d.d. DGSAF prot. 17113 del 16/07/2021) del Ministero della Salute, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che interessa i Municipi di Roma delimitati dai seguenti confini:

Nord – Nord Ovest: A90 Grande Raccordo Anulare;
Est – Sud Est: Fiume Tevere;
Sud: Circonvallazione Clodia, via Cipro, via di San Tommaso D’Acquino, via Arturo Labriola, via Simone Simoni, via Pietro De Cristofaro, via Baldo Degli Ubaldi; Sud – Ovest: via di Boccea.

a) Nella zona infetta provvisoria sono adottate le seguenti prime disposizioni relativamente ai:

1. cinghiali:

i. Si dà mandato agli enti di gestione delle aree protette, in coordinamento con i Servizi veterinari territorialmente competenti di implementare una sorveglianza passiva rafforzata.
ii. si dà mandato ai Servizi veterinari territorialmente competenti di provvedere nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, a svolgere il campionamento e tutte le attività correlate ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN);
iii . si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali competenti e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, secondo le specifiche competenze, di provvedere alla gestione ed allo smaltimento di tutte le carcasse ritrovate e dei cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;

2. si dà mandato al Comune di Roma Capitale di installare la segnaletica in ingresso alle zone coinvolte in casi di peste suina africana e, limitatamente ai territori interessati nel perimetro dei Parchi coinvolti, in coordinamento con i rispettivi Enti di gestione, sui quali indicare:
 Presenza peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile a uomo)
 Divieto di alimentazione, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
 Divieto di organizzare eventi e divieto di assembramento, ivi inclusi i pic-nic, all’aperto nelle aree agricole e naturali;
 Segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi
(indicazioni sul comportamento da adottare e numero da contattare);
 Raccomandazione di disinfezione delle scarpe all’uscita dalle aree agricole e naturali;
3. si dà mandato al Comune di Roma Capitale, anche per il tramite di propri enti e società, di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti, al fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;
4. la cittadinanza è tenuta a segnalare al numero verde della Protezione Civile Regionale 803555, attivo H24, la presenza di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;

5. suini domestici:

i. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di censire tutte le aziende sia commerciali che familiari che detengono suini e di aggiornare immediatamente la Banca Dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (n. capi presenti, movimentazioni);
ii. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, ed alle forze di polizia localmente competenti di individuare ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali
iii. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, ed alle forze di polizia localmente competenti di verificare la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (pet pigs) e prescrivere ai proprietari l’adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta con il virus della PSA;
iv. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, in caso di allevamenti all’aperto o con animali che possano entrare facilmente in contatto con cinghiali selvatici, di obbligare alla chiusura di questi, in luoghi chiusi, o di prescrivere adeguate misure di separazione con oneri a carico dei proprietari, e di vietare la movimentazione di suini al di fuori di tale zona;
v. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di programmare la macellazione degli animali presenti negli allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari;
vi. si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.1/2022.

b) Fuori dalla zona infetta provvisoria viene identificata una cosiddetta “zona di attenzione”, estesa a tutto il territorio della ASL RM1 a ovest del fiume Tevere non compreso nella zona infetta, come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), nella quale sono adottate le seguenti prime disposizioni:
• si dà mandato alle Direzioni Regionali competenti in materia di Ambiente e Agricoltura, agli
Enti di gestione delle Aree naturali protette, in collaborazione con il Comune di Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le forze di polizia territorialmente competenti, di organizzare la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dai limiti nord della zona infetta;
• si dà mandato agli Enti di gestione delle Aree naturali protetti di provvedere alla chiusura dei varchi di accesso alla zona infetta dal versante nord della stessa;
• si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, di censire tutte le aziende sia commerciali che familiari che detengono suini e provvedere all’immediato aggiornamento della BDN di tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (n. capi presenti, movimentazioni);
• si dà mandato all’ASL RM1, territorialmente competente, in collaborazione con le forze di polizia territorialmente competenti, di individuare ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali.
c) Si ribadisce il divieto, già esistente, di foraggiare le suddette specie animali, ai sensi della Legge n. 221/2015, articolo 7, comma 2. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30 della Legge n. 157/92;
d) Si ribadisce il divieto di attività venatorie all’interno del GRA ai sensi Legge n. 17/1995, articolo 37, comma 1, lett. mm). Si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 47 comma 1 lett. u) della LR n. 17/1995.
Art. 2 (Ulteriori misure)
Ulteriori misure per il contrasto della malattia saranno adottate sulla base di quelle stabilite dal Commissario Nazionale alla Peste Suina Africana e dall’Unità di Crisi del Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al DPR n. 44 del 28 marzo 2013.
Art. 3 (Disposizioni finali)
Le misure della presente ordinanza, finalizzate in questa prima fase a contrastare la diffusione del virus della PSA dalla zona di cui all’articolo 1 verso territori esterni alla stessa, producono effetti dalla data di adozione. Le stesse sono finalizzate alla idonea perimetrazione dell’area di circolazione del virus, al fine di delimitare le diverse zone previste ai sensi della normativa europea, nelle quali condurre, attraverso le misure di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 25 marzo 2022, le attività di sorveglianza nei confronti della malattia, di cattura e contenimento dei suini selvatici, per contrastare la diffusione del contagio. Con successivi provvedimenti, le misure saranno aggiornate e integrate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica, nonché tenuto conto delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni nazionali e sovranazionali competenti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Essa entra in vigore dalla data di pubblicazione.

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